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Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol)
del 23 giugno 2006 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 78Acquisto e riscatto
1 Mediante la conclusione del contratto o tramite la sottoscrizione e il versamento gli investitori acquistano:
a.
nel caso del fondo di investimento, in funzione delle quote da loro acquistate, un credito nei confronti della direzione del fondo sotto forma di partecipazione al patrimonio e al reddito del fondo di investimento;
b.
nel caso della SICAV, in funzione delle azioni da loro acquistate, una partecipazione alla società e all’utile di bilancio.
2 Gli investitori sono di norma autorizzati a esigere in ogni momento il riscatto delle loro quote e il loro pagamento in contanti. I certificati di quote devono essere restituiti in vista della loro distruzione.
3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli nel caso degli investimenti collettivi di capitale con diverse classi di quote.
4 La FINMA può autorizzare deroghe all’obbligo di versamento e pagamento.
5 Nel caso degli investimenti collettivi di capitale multi-comparto i diritti patrimoniali sono disciplinati dagli articoli 93 capoverso 2 e 94 capoverso 2.