Legge federale
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Art. 83 Calcolo e pubblicazione del valore netto di inventario
1 Il valore netto di inventario degli investimenti collettivi di capitale aperti è calcolato in funzione del valore venale alla fine dell’esercizio, nonché per ogni giorno di emissione e di riscatto di quote. 2 Il valore netto di inventario risulta dal valore venale degli investimenti dopo deduzione degli impegni eventuali, diviso per il numero di quote in circolazione. 3 La FINMA può ammettere un metodo diverso da quello di cui al capoverso 2 per calcolare il valore netto di inventario, a condizione che corrisponda agli standard internazionali e l’obiettivo di protezione della legge non ne risulti pregiudicato. 4 La direzione del fondo e la SICAV pubblicano a intervalli regolari i valori netti di inventario. |