Legge federale
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Art. 86 Rappresentante della comunità di investitori
1 Gli investitori possono chiedere al giudice di nominare un rappresentante se rendono attendibili le pretese di restituzione in favore dell’investimento collettivo di capitale aperto. 2 Il giudice pubblica la nomina negli organi di pubblicazione dell’investimento collettivo di capitale aperto. 3 La persona che rappresenta gli investitori dispone dei loro medesimi diritti. 4 Se il rappresentante propone un’azione di restituzione in favore dell’investimento collettivo di capitale aperto, i singoli investitori non possono più esercitare tale azione. 5 Le spese del rappresentante sono a carico del patrimonio del fondo sempreché il giudice non disponga una diversa ripartizione. |