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Legge federale
sugli investimenti collettivi di capitale
(Legge sugli investimenti collettivi, LICol)

del 23 giugno 2006 (Stato 1° gennaio 2023)

Art. 87 Obbligo di tenere una contabilità

Per ogni in­ve­sti­men­to col­let­ti­vo di ca­pi­ta­le aper­to è te­nu­ta una con­ta­bi­li­tà se­pa­ra­ta. So­no ap­pli­ca­bi­li gli ar­ti­co­li 662 segg. del Co­di­ce del­le ob­bli­ga­zio­ni107 sem­pre­ché la pre­sen­te leg­ge o le di­spo­si­zio­ni di ese­cu­zio­ne non di­spon­ga­no al­tri­men­ti.

107 RS 220. Ora: gli art. 957 segg. CO.