Legge federale
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Art. 89 Rapporto annuale e semestrale
1 Un rapporto annuale è pubblicato per ogni investimento collettivo di capitale aperto entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio; il rapporto annuale contiene segnatamente:
2 Il conto patrimoniale del fondo di investimento e il bilancio della SICAV devono essere allestiti in base ai valori venali. 3 Un rapporto semestrale deve essere pubblicato entro due mesi dalla fine della prima metà dell’esercizio. Esso contiene un conto patrimoniale non sottoposto a verifica109 o un bilancio non sottoposto a verifica e un conto economico, come pure le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere b, c ed e. 4 I rapporti annuali e semestrali devono essere inoltrati alla FINMA al più tardi contemporaneamente alla loro pubblicazione. 5 Essi devono essere tenuti gratuitamente a disposizione delle persone interessate durante un periodo di dieci anni. 108 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229). 109 Nuova espressione giusta l’all.n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 200852075205; FF 20062625). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |