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Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol)
del 23 giugno 2006 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 89Rapporto annuale e semestrale
1 Un rapporto annuale è pubblicato per ogni investimento collettivo di capitale aperto entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio; il rapporto annuale contiene segnatamente:
a.
il conto annuale, composto del conto patrimoniale o del bilancio e del conto economico, nonché le indicazioni relative all’utilizzazione del risultato e alla esposizione dei costi;
b.
il numero di quote emesse e di quote riscattate durante l’esercizio, nonché il numero di quote in circolazione alla fine dell’esercizio;
c.
l’inventario del patrimonio del fondo in funzione del valore venale, nonché il valore calcolato su questa base (valore netto di inventario) di ogni quota l’ultimo giorno dell’esercizio;
d.
i principi di valutazione e di calcolo del valore netto di inventario;
e.
un elenco delle compere e delle vendite;
f.
il nome o la ditta delle persone alle quali sono delegati compiti;
g.
indicazioni su affari di particolare importanza economica o giuridica, segnatamente su:
1.
modifiche del regolamento del fondo,
2.
questioni essenziali di interpretazione della legge e del regolamento del fondo,
3.
cambiamenti di direzione del fondo e di banca depositaria,
cambiamenti di persone responsabili della direzione del fondo, della SICAV o del gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale,
5.
contenzioso;
h.
il risultato dell’investimento collettivo di capitale aperto (performance), eventualmente confrontato con investimenti similari (benchmark);
i.
un rapporto succinto della società di audit sulle indicazioni che precedono e, nel caso dei fondi immobiliari, anche le indicazioni di cui all’articolo 90.
2 Il conto patrimoniale del fondo di investimento e il bilancio della SICAV devono essere allestiti in base ai valori venali.
3 Un rapporto semestrale deve essere pubblicato entro due mesi dalla fine della prima metà dell’esercizio. Esso contiene un conto patrimoniale non sottoposto a verifica109 o un bilancio non sottoposto a verifica e un conto economico, come pure le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere b, c ed e.
4 I rapporti annuali e semestrali devono essere inoltrati alla FINMA al più tardi contemporaneamente alla loro pubblicazione.
5 Essi devono essere tenuti gratuitamente a disposizione delle persone interessate durante un periodo di dieci anni.
108 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).
109 Nuova espressione giusta l’all.n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 200852075205; FF 20062625). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.