Legge federale
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Art. 9 Investimenti collettivi di capitale chiusi
1 Gli investimenti collettivi di capitale chiusi rivestono la forma della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (art. 98 segg.) o quella della società di investimento a capitale fisso (SICAF, art. 110 segg.). 2 Nel caso degli investimenti collettivi di capitale chiusi gli investitori non vantano nei confronti del patrimonio collettivo alcun diritto immediato o mediato al rimborso delle loro quote al valore netto di inventario. 3 La società in accomandita per investimenti collettivi di capitale si fonda su un contratto di società. 4 La SICAF si fonda sullo statuto ed emana un regolamento di investimento. |