Legge federale
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Art. 90 Conto e rapporto annuali dei fondi immobiliari
1 Il conto annuale dei fondi immobiliari mobiliari è composto di un conto patrimoniale consolidato o di un bilancio e di un conto economico consolidati del fondo immobiliare e delle società immobiliari che ne fanno parte. L’articolo 89 si applica per analogia. 2 I beni fondiari devono essere allibrati al loro venale nel conto patrimoniale. 3 L’inventario del patrimonio del fondo deve menzionare il prezzo di acquisto e la stima del valore venale dei beni fondiari. 4 Oltre alle indicazioni di cui all’articolo 89, il rapporto e il conto annuali contengono indicazioni relative ai periti incaricati delle stime, ai metodi di stima e ai tassi di capitalizzazione e di sconto utilizzati. |