Legge federale
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Art. 95 Ristrutturazione 111
1 Sono ammesse le seguenti ristrutturazioni di investimenti collettivi di capitale aperti:
2 Una ristrutturazione ai sensi del capoverso 1 lettere b e c può essere iscritta nel registro di commercio soltanto successivamente alla sua approvazione da parte della FINMA conformemente all’articolo 15. 111 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229). |