Legge federale
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Art. 96 Scioglimento
1 Il fondo di investimento è sciolto:
2 La SICAV è sciolta:
3 I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia allo scioglimento dei segmenti patrimoniali. 4 La direzione del fondo e la SICAV rendono immediatamente noto lo scioglimento alla FINMA e lo pubblicano negli organi di pubblicazione. |