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Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol)
del 23 giugno 2006 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 96Scioglimento
1 Il fondo di investimento è sciolto:
a.
se è di durata indeterminata, mediante disdetta da parte della direzione del fondo o della banca depositaria;
b.
se è di durata determinata, alla data stabilita;
c.
per decisione della FINMA:
1.
se è di durata determinata, anticipatamente per motivi gravi e su proposta della direzione del fondo o della banca depositaria,
2.
se il patrimonio scende al di sotto del minimo,
3.
nei casi di cui agli articoli 133 segg.
2 La SICAV è sciolta:
a.
se è di durata indeterminata, per decisione degli azionisti imprenditori sempreché rappresentino almeno i due terzi delle azioni di imprenditore emesse;
b.
se è di durata determinata, alla data stabilita;
c.
per decisione della FINMA:
1.
se è di durata determinata, anticipatamente per motivi gravi e su proposta degli azionisti imprenditori sempreché rappresentino almeno i due terzi delle azioni di imprenditore emesse,
2.
se il patrimonio scende al di sotto del minimo,
3.
nei casi di cui agli articoli 133 segg;
d.
negli altri casi previsti dalla legge.
3 I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia allo scioglimento dei segmenti patrimoniali.
4 La direzione del fondo e la SICAV rendono immediatamente noto lo scioglimento alla FINMA e lo pubblicano negli organi di pubblicazione.