Legge federale
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Art. 97 Conseguenze dello scioglimento
1 A scioglimento avvenuto del fondo di investimento o della SICAV non possono più essere emesse o riscattate quote. 2 Gli investitori del fondo di investimento hanno diritto a una quota proporzionale del ricavo della liquidazione. 3 Gli azionisti investitori della SICAV hanno diritto a una quota proporzionale del risultato della liquidazione. Gli azionisti imprenditori sono collocati nel grado successivo. Per il rimanente sono applicabili gli articoli 737 segg. del Codice delle obbligazioni113. |