Art. 118f Obbligo di notifica e rilevamento di dati
1 L’istituto cui compete l’amministrazione secondo gli articoli 118g capoverso 1 e 118h capoverso 1, 2 o 4 notifica entro 14 giorni al Dipartimento federale delle finanze (DFF) l’assunzione dell’amministrazione di un L-QIF o la rinuncia alla stessa. Il Consiglio federale può definire le indicazioni che la notifica deve contenere. 2 Il DFF tiene un elenco pubblico di tutti i L-QIF e degli istituti cui compete l’amministrazione secondo gli articoli 118g capoverso 1 e 118hcapoverso 1, 2 o 4. 3 A scopi statistici, il DFF può rilevare dati relativi all’attività commerciale del L-QIF presso quest’ultimo e presso gli istituti cui compete l’amministrazione secondo gli articoli 118g capoverso 1 e 118hcapoverso 1, 2 o 4. 4 Il DFF può incaricare terzi del rilevamento di questi dati oppure obbligare le persone di cui al capoverso 3 a notificarglieli. 5 L’articolo 144 capoversi 2 e 3 si applica per analogia. |