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Art. 118h Amministrazione di un L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV o della SAcCol
1 Il L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV deve delegare sia l’amministrazione sia le decisioni di investimento alla medesima direzione del fondo. 2 Il L-QIF che riveste la forma giuridica della SAcCol deve delegare la gestione a un gestore di patrimoni collettivi. 3 La subdelega delle decisioni di investimento è retta dall’articolo 118g capoversi 2 e 3. 4 Il L-QIF che riveste la forma giuridica della SAcCol non è tenuto a delegare la gestione se i suoi accomandatari sono banche, imprese di assicurazione ai sensi della LSA150, società di intermediazione mobiliare, direzioni di un fondo o gestori di patrimoni collettivi. 5 Nello statuto o nel contratto di società vanno designate le persone a cui è delegata la gestione o l’amministrazione. |