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Art. 118n Investimenti e tecniche di investimento
1 Gli investimenti ammessi per il L-QIF sono disciplinati nei seguenti documenti:
2 Se il L-QIF effettua investimenti alternativi, nella designazione, nei documenti di cui al capoverso 1 e nella pubblicità sono indicati i rischi particolari connessi a tali investimenti. 3 Il Consiglio federale disciplina le tecniche di investimento e le limitazioni di investimento. |