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Art. 12 Protezione da confusioni e inganni
1 La designazione dell’investimento collettivo di capitale non deve prestare a confusioni o inganni, in particolare in riferimento agli investimenti. 2 Le designazioni come «fondo di investimento», «fondo di collocamento», «società di investimento a capitale variabile», «SICAV», «società in accomandita per investimenti collettivi di capitale», «SAcCol», «società di investimento a capitale fisso», «SICAF», «fondo riservato a investitori qualificati» e «L-QIF» possono essere utilizzate soltanto per designare gli investimenti collettivi di capitale corrispondenti, sottoposti alla presente legge.34 34 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). |
