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Art. 138 Effetti e svolgimento 196
1 Il decreto di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197–220 LEF197. 2 Fatti salvi gli articoli 138a–138c, il fallimento deve essere liquidato conformemente agli articoli 221–270 LEF. 3 La FINMA può prendere decisioni e disposizioni derogatorie. 196 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229). |