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Art. 51 Consiglio di amministrazione
1 Il consiglio di amministrazione consta di un minimo di tre membri e di un massimo di sette. 2 Lo statuto può autorizzare il consiglio di amministrazione a delegare integralmente o parzialmente a singoli membri o a terzi la gestione e la rappresentanza conformemente al regolamento di organizzazione. 3 Le persone responsabili della SICAV e della banca depositaria devono essere reciprocamente indipendenti. 4 Il consiglio di amministrazione adempie gli obblighi connessi all’offerta di strumenti finanziari secondo il titolo terzo della LSerFi92.93 5 L’amministrazione della SICAV può essere delegata soltanto a una direzione del fondo ai sensi dell’articolo 32 LIsFi94 che dispone di un’autorizzazione.95 6 Per quanto il Consiglio federale non preveda altrimenti, per il rimanente si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni96 sul consiglio di amministrazione della società anonima.97 93 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293). 95 Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 20185247, 2019 4631; FF 20157293). 97 Nuovo testo giusta l’all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 200852075205; FF 20062625). |