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Art. 55 Tecniche di investimento
1 Nell’ambito di un’amministrazione efficiente la direzione del fondo e la SICAV possono applicare le seguenti tecniche di investimento:
2 Il Consiglio federale può autorizzare altre tecniche di investimento come le vendite a scoperto e la concessione di crediti. 3 Esso stabilisce le percentuali. La FINMA disciplina i dettagli. |
