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Legge federale
sugli investimenti collettivi di capitale
(Legge sugli investimenti collettivi, LICol)

Art. 73 Compiti

1 La ban­ca de­po­si­ta­ria cu­sto­di­sce il pa­tri­mo­nio del fon­do, prov­ve­de all’emis­sio­ne e al ri­scat­to del­le quo­te e ge­sti­sce il traf­fi­co dei pa­ga­men­ti.

2 La ban­ca de­po­si­ta­ria può tra­sfe­ri­re la cu­sto­dia del pa­tri­mo­nio del fon­do a de­po­si­ta­ri ter­zi e cen­tra­li in Sviz­ze­ra o all’este­ro, sem­pre­ché ciò sia nell’in­te­res­se di una cu­sto­dia ade­gua­ta. Gli in­ve­sti­to­ri de­vo­no es­se­re in­for­ma­ti sui ri­schi con­nes­si al tra­sfe­ri­men­to nel pro­spet­to e nel fo­glio in­for­ma­ti­vo di ba­se se­con­do il ti­to­lo ter­zo del­la LSer­Fi108.109

2bis Nel caso di strumenti finanziari, la custodia può essere trasferita secondo il capoverso 2 soltanto a depositari terzi e centrali sottoposti a vigilanza. È eccettuata la custodia imperativa in un luogo in cui il trasferimento a un depositario terzo o centrale non è possibile, in particolare in forza di norme giuridiche cogenti o a causa delle modalità del prodotto d’investimento. Nella documentazione relativa al prodotto, gli investitori vanno informati circa la custodia da parte di depositari terzi o centrali non sottoposti a vigilanza.110

3 La ban­ca de­po­si­ta­ria prov­ve­de al ri­spet­to del­la leg­ge e del re­go­la­men­to del fon­do da par­te del­la di­re­zio­ne del fon­do o del­la SI­CAV. Es­sa con­trol­la se:

a.
il cal­co­lo del va­lo­re net­to di in­ven­ta­rio e quel­lo del prez­zo di emis­sio­ne e di ri­scat­to del­le quo­te so­no con­for­mi al­la leg­ge e al re­go­la­men­to del fon­do;
b.
le de­ci­sio­ni di in­ve­sti­men­to so­no con­for­mi al­la leg­ge e al re­go­la­men­to del fon­do;
c.
il ri­sul­ta­to è uti­liz­za­to con­for­me­men­te al re­go­la­men­to del fon­do.

4 Il Con­si­glio fe­de­ra­le di­sci­pli­na i re­qui­si­ti per le at­ti­vi­tà del­la ban­ca de­po­si­ta­ria e può in­tro­dur­re di­ret­ti­ve per la pro­te­zio­ne dei de­po­si­ti in ti­to­li.111

108 RS 950.1

109 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. n. 3 del­la L del 15 giu. 2018 sui ser­vi­zi fi­nan­zia­ri, in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).

110 In­tro­dot­to dal n. I del­la LF del 28 set. 2012 (RU 2013 585; FF 2012 3229). Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. n. 3 del­la L del 15 giu. 2018 sui ser­vi­zi fi­nan­zia­ri, in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).

111 In­tro­dot­to dal n. I del­la LF del 28 set. 2012, in vi­go­re dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).