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Art. 78a Liquidità 117
1 La direzione del fondo o la SICAV garantisce una liquidità dell’investimento collettivo di capitale adeguata agli investimenti, alla politica di investimento, alla ripartizione dei rischi, alla cerchia degli investitori e alla frequenza di riscatto. 2 Il Consiglio federale può precisare ulteriormente quest’obbligo. 117 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). |
