Legge federale
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Art. 1416
Per «impianti domestici», agli effetti della presente legge, s’intendono gli impianti elettrici nell’interno delle case e delle loro appartenenze e adiacenze, in cui si riscontrino tensioni elettriche non superiori a quelle autorizzate dal Consiglio federale. 16 Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). |