Legge federale
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Art. 15b22
1 Le linee con una tensione nominale pari o superiore a 220 kV possono essere posate come linee aeree o cavi interrati. 2 Laddove sia richiesta la realizzazione di provvedimenti di sostituzione in virtù della legislazione in materia di protezione dell’ambiente o della legislazione in materia di protezione della natura e del paesaggio, l’impresa può richiedere all’autorità competente per l’approvazione dei piani di cui all’articolo 16 capoverso 2 di ordinare che questi provvedimenti siano realizzati da altre imprese su impianti a corrente forte che sono di loro proprietà e che di norma devono trovarsi all’interno della zona di pianificazione in questione23. 3 Le imprese interessate sono integralmente indennizzate dall’impresa che ha richiesto la realizzazione dei provvedimenti di sostituzione24. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. 22 Introdotto dal n. I 1 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393). 23 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). 24 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). |