Legge federale
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Art. 15e
1 I progetti riguardanti linee con una tensione nominale pari o superiore a 220 kV che incidono notevolmente sul territorio e sull’ambiente devono essere definiti quale dato acquisito30 in un piano settoriale ai sensi della legge del 22 giugno 197931 sulla pianificazione del territorio. 2 Il Consiglio federale disciplina le deroghe all’obbligo del piano settoriale32. 30 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). 31 RS 700 32 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). |