Legge federale
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Art. 15h
1 Il gruppo di accompagnamento raccomanda all’UFE una zona di pianificazione. La zona di pianificazione deve essere sufficientemente ampia da consentire l’elaborazione di diverse varianti di corridoio. 2 Il Consiglio federale definisce la zona di pianificazione quale dato acquisito33. 3 Il Consiglio federale disciplina i casi in cui si può rinunciare alla definizione di una zona di pianificazione quale dato acquisito34. 33 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). 34 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). |