Legge federale
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Art. 16abis47
1 Il termine per l’evasione di una procedura di approvazione dei piani non può superare due anni. 2 Il Consiglio federale stabilisce scadenze per le singole fasi procedurali. 47 Introdotto dall’all. n. II 8 della LF del 30 set. 2016 sull’energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489). |