Legge federale
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Art. 16c49
1 Prima del deposito pubblico della domanda, l’impresa deve mettere in evidenza mediante picchettamento e, per gli edifici, mediante indicazione dei profili le modifiche del terreno richieste dall’opera progettata. 2 Le obiezioni contro il picchettamento o l’indicazione dei profili devono essere presentate subito, in ogni caso però entro il termine di deposito dei piani, mediante opposizione presso l’Ispettorato. 49 Introdotto dal n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). |