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Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE)1
del 24 giugno 1902 (Stato 1° gennaio 2021)
1 Introdotto dall’all. n. 11 della LF del 30 apr. 1997 sull’azienda delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2480; FF 1996 III 1201).
1 Prima del deposito pubblico della domanda, l’impresa deve mettere in evidenza mediante picchettamento e, per gli edifici, mediante indicazione dei profili le modifiche del terreno richieste dall’opera progettata.
2 Le obiezioni contro il picchettamento o l’indicazione dei profili devono essere presentate subito, in ogni caso però entro il termine di deposito dei piani, mediante opposizione presso l’Ispettorato.
49 Introdotto dal n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).