Legge federale
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Art. 16g58
1La procedura di eliminazione delle divergenze nell’Amministrazione federale è disciplinata dall’articolo 62b della legge federale del 21 marzo 199759 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. 2 Le commissioni di cui all’articolo 25 LPN60 inoltrano le proprie perizie all’autorità competente per l’approvazione entro tre mesi dalla richiesta di quest’ultima. Se entro i termini stabiliti non è presentata alcuna perizia, l’autorità competente per l’approvazione decide sulla base degli atti.61 58 Introdotto dal n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). 59 RS 172.010 60 RS 451 61 Introdotto dal n. I 1 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393). |