Legge federale
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Art. 17a65
1 L’UFE può delegare l’esecuzione di procedure di approvazione dei piani a persone estranee all’Amministrazione federale. 2 Le persone estranee all’Amministrazione federale non hanno alcun potere decisionale; possono prendere tutte le disposizioni ordinatorie, sempre che queste ultime non siano impugnabili a titolo indipendente. 65 Introdotto dal n. I 1 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393). |