Legge federale
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Art. 2
1 Sono considerati come impianti a corrente debole gl’impianti che normalmente non producono correnti pericolose per le persone o per le cose. 2 Sono considerati come impianti a corrente forte gl’impianti che producono o utilizzano delle correnti che in date circostanze sono di pericolo per le persone o per le cose. 3 Ove sorga dubbio se, agli effetti della presente legge, un impianto elettrico è da considerare fra quelli a corrente forte o fra quelli a corrente debole, decide in ultima istanza il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC4).5 4 Nuova espr. giusta il n. I 1 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 5 Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). |