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Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE)1
del 24 giugno 1902 (Stato 1° gennaio 2021)
1 Introdotto dall’all. n. 11 della LF del 30 apr. 1997 sull’azienda delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2480; FF 1996 III 1201).
Il controllo sull’esecuzione delle prescrizioni menzionate all’articolo 3 è affidato:
1.
per le ferrovie elettriche, compreso gl’incrociamenti delle vie ferrate con linee elettriche a corrente forte e l’impianto di queste ultime lungo le ferrovie, come pure per l’incrociamento di ferrovie elettriche con linee a corrente debole, all’Ufficio federale dei trasporti;
2.
per gli altri impianti a corrente debole e a corrente forte compreso l’impianto delle macchine elettriche, a un Ispettorato77 da designarsi dal Consiglio federale.
76 Nuovo testo giusta l’all. n. 11 della LF del 30 apr. 1997 sull’azienda delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2480; FF 1996 III 1201).
77 Nuova denominazione giusta il n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.