Legge federale
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Art. 26a82
1 Conformemente alle direttive dell’UFE, i gestori degli impianti documentano i propri impianti elettrici con una tensione nominale superiore a 36 kV sotto forma di geodati, e trasmettono questi ultimi all’UFE. 2 L’UFE stila un quadro globale; questo è accessibile al pubblico. 3 Il Consiglio federale può imporre l’obbligo di documentazione di cui al capoverso 1 anche per gli impianti elettrici con una tensione nominale pari o inferiore a 36 kV. Definisce i diritti di accesso a questi dati. 82 Introdotto dal n. I 1 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393). |