Legge federale
|
Art. 3
1 Il Consiglio federale emana prescrizioni per ovviare ai pericoli e ai danni che risultano dagli impianti a corrente forte e a corrente debole.6 2 Il Consiglio federale regola:7
3 Nel compilare ed eseguire le dette prescrizioni, il Consiglio federale avrà riguardo che sia serbato il segreto de’processi di fabbricazione. 4 ...10 6Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della L del 21 giu. 1991 sulle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mag. 1992 (RU 1992 581; FF 1988 I 1077). 7Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della L del 21 giu. 1991 sulle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mag. 1992 (RU 1992 581; FF 1988 I 1077). 8Introdotta dall’all. n. 4 della L del 21 giu. 1991 sulle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mag. 1992 (RU 1992 581; FF 1988 I 1077). 9[RU 1992 581; RU 1993901allegato n. 18. RU 19972187art. 65]. Vedi ora la L del 30 aprile 1997 (RS 784.10). 10 Abrogato dal n. II 30 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 20075575). |