Legge federale
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Art. 36
1 Per la determinazione delle indennità fanno regola le disposizioni del Codice delle obbligazioni87. 2 Nel caso di danni cagionati a persone l’indennità pel mantenimento o il guadagno futuro è fissata dal tribunale sotto forma di un capitale o d’una rendita annua. 3 Se le conseguenze d’una lesione corporale non possono essere ancora esattamente apprezzate al momento in cui è pronunziata la sentenza, il giudice può eccezionalmente riservare una revisione ulteriore del giudicato, tanto pel caso di morte o d’un peggioramento, quanto pel caso d’un miglioramento nello stato del ferito. Le domande in proposito devono essere presentate, al più tardi, entro un anno dalla data della sentenza. 87Ora: le disposizioni del CO (RS 220). |