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Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE)1
del 24 giugno 1902 (Stato 1° gennaio 2021)
1 Introdotto dall’all. n. 11 della LF del 30 apr. 1997 sull’azienda delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2480; FF 1996 III 1201).
1 Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti, in particolare:
a.
la procedura di riscossione degli emolumenti;
b.
l’ammontare degli emolumenti;
c.
la responsabilità nel caso in cui più persone siano tenute a versare gli emolumenti;
d.
la prescrizione del diritto di riscuotere gli emolumenti.
2 Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti tenendo conto del principio di equivalenza e del principio della copertura dei costi.
3 Può prevedere deroghe alla riscossione degli emolumenti se la decisione, il controllo o la prestazione riveste un interesse pubblico preponderante.
13 Introdotto dal n. I 1 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393).