Legge federale
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Art. 63121
1 Le domande pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 18 giugno 1999 della presente legge sono giudicate secondo il nuovo diritto. Nel caso di espropriazioni va attuata la procedura d’opposizione eventualmente omessa. 2 Ai ricorsi pendenti si applica il diritto procedurale previgente. 121 Introdotto dal n. 8 I della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). |