Legge federale
|
Art. 13
1 Sono soggetti alle prescrizioni della presente legge tutti gl’impianti elettrici a corrente forte. 2 Gl’impianti stabiliti su terreno proprio, che non superano la tensione ammessa per gl’impianti domestici e che non possono dar luogo a perturbamenti d’esercizio o a pericoli in causa della vicinanza di altri impianti elettrici, sono parificati agli impianti domestici (art. 15, 16, 17, 26 e 41). |