Legge federale
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Art. 15a21
Le linee e gli impianti accessori necessari per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica sono di proprietà delle imprese del settore energetico che li hanno costruiti o acquistati da terzi. 21 Introdotto dall’all. n. 3 della L del 23 mar. 2007 sull’approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 3425; FF 20051447). |