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Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE)1
del 24 giugno 1902 (Stato 1° settembre 2023)
1 Introdotto dall’all. n. 11 della LF del 30 apr. 1997 sull’azienda delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2480; FF 1996 III 1201).
1 L’approvvigionamento di energia elettrica costituisce un interesse nazionale.
2 Gli impianti della rete di trasporto costituiscono un interesse nazionale, in particolare ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 1° luglio 196628 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN).
3 Il Consiglio federale può attribuire un interesse nazionale anche a singole linee che non appartengono alla rete di trasporto ma che hanno una tensione d’esercizio nominale superiore a 36 kV, qualora esse siano assolutamente necessarie per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di singole regioni del Paese o di infrastrutture di rilevanza nazionale o colleghino impianti di produzione di interesse nazionale.
4 Quando l’autorità competente per l’approvazione dei piani di cui all’articolo 16 capoverso 2 decide in merito all’autorizzazione di un progetto relativo a un impianto di cui al capoverso 2 o 3, nella ponderazione degli interessi in causa l’interesse nazionale alla realizzazione di detto progetto è considerato equivalente ad altri interessi nazionali. Nel caso in cui il progetto riguardi un oggetto iscritto in un inventario di cui all’articolo 5 LPN, si può ipotizzare una deroga al principio secondo il quale un oggetto dev’essere conservato intatto.
27 Introdotto dal n. I 1 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393).