Legge federale
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Art. 16h62
1 Con l’approvazione dei piani l’autorità competente decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al diritto di espropriazione. 2 Se, in caso di opposizioni o divergenze tra autorità federali, può mediare un’intesa, l’Ispettorato accorda l’approvazione dei piani. In caso contrario trasmette i documenti all’UFE, che prosegue la procedura e decide. 62 Introdotto dal n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). |