Legge federale
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Art. 1867
1 Su domanda dell’impresa, l’UFE può determinare zone riservate concernenti regioni chiaramente delimitate, per assicurare la disponibilità dei terreni necessari a future linee con una tensione nominale pari o superiore a 220 kV. 2 I servizi federali, i Cantoni, i Comuni e i proprietari fondiari interessati devono essere consultati. La consultazione dei Comuni e dei proprietari fondiari interessati è svolta dai Cantoni. 3 Le decisioni relative all’istituzione di zone riservate sono pubblicate nei Comuni interessati. I ricorsi non hanno effetto sospensivo. 67Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393). |