Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE)1
del 24 giugno 1902 (Stato 1° settembre 2023)
1 Introdotto dall’all. n. 11 della LF del 30 apr. 1997 sull’azienda delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2480; FF 1996 III 1201).
1 Su domanda dell’impresa, l’UFE può determinare zone riservate concernenti regioni chiaramente delimitate, per assicurare la disponibilità dei terreni necessari a future linee con una tensione nominale pari o superiore a 220 kV.
2 I servizi federali, i Cantoni, i Comuni e i proprietari fondiari interessati devono essere consultati. La consultazione dei Comuni e dei proprietari fondiari interessati è svolta dai Cantoni.
3 Le decisioni relative all’istituzione di zone riservate sono pubblicate nei Comuni interessati. I ricorsi non hanno effetto sospensivo.
67Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393).