Legge federale
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Art. 18b69
1 Su domanda dell’impresa, l’autorità competente per l’approvazione dei piani può determinare allineamenti per assicurare i terreni necessari a impianti a corrente forte o a un loro eventuale ampliamento o rinnovo. 2 Le decisioni concernenti la determinazione degli allineamenti sono pubblicate nei Comuni interessati. 3 Gli allineamenti sono vincolati all’esistenza dell’impianto e decadono con la rimozione senza sostituzione di quest’ultimo. 4 Se un allineamento per il quale è stata versata un’indennità decade, si applicano per analogia i principi dell’indebito arricchimento. In caso di alienazione, il nuovo proprietario fondiario è tenuto alla restituzione. In caso di controversia, decide la Commissione di stima. 69 Introdotto dal n. I 1 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393). |