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Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE)1
del 24 giugno 1902 (Stato 1° settembre 2023)
1 Introdotto dall’all. n. 11 della LF del 30 apr. 1997 sull’azienda delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2480; FF 1996 III 1201).
1 Nelle zone riservate, tra allineamenti nonché tra allineamenti e impianti a corrente forte non può essere eseguita alcuna trasformazione edilizia contraria al loro scopo. Sono eccettuati i provvedimenti presi ai fini della manutenzione o dell’eliminazione di pericoli o effetti nocivi.
2 Dopo aver consultato l’impresa, l’UFE può autorizzare eccezionalmente ulteriori provvedimenti se il proprietario fondiario rinuncia a qualsiasi successiva indennità per il plusvalore che ne risulta.
3 Nelle zone riservate determinate o richieste, e all’interno degli allineamenti determinati o richiesti, le imprese possono eseguire atti preparatori. L’articolo 15 LEspr71 si applica per analogia.
70 Introdotto dal n. I 1 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393).