Legge federale
|
Art. 18d72
1 Se la determinazione di zone riservate o di allineamenti dà luogo a restrizioni della proprietà equivalenti a un’espropriazione, i proprietari fondiari sono integralmente indennizzati. Per il calcolo dell’indennità sono determinanti le condizioni esistenti al momento dell’entrata in vigore della restrizione della proprietà. 2 L’indennità è dovuta dall’impresa. 3 L’interessato deve annunciare per scritto le sue pretese all’impresa entro dieci anni dal giorno in cui ha effetto la restrizione della proprietà. Se le pretese sono contestate in tutto o in parte, si applica la procedura secondo gli articoli 57–75 LEspr73. 4 Tale procedura riguarda unicamente le pretese annunciate. Sono escluse successive opposizioni contro la restrizione della proprietà fondiaria e domande intese a modificare zone riservate e allineamenti. 5 L’indennità produce interessi dal momento in cui ha effetto la restrizione della proprietà. 72 Introdotto dal n. I 1 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393). |