Legge federale
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Art. 25a81
1 Le autorità incaricate dell’esecuzione trattano i dati personali necessari all’applicazione della presente legge, compresi i dati relativi ai procedimenti amministrativi e penali e alle sanzioni secondo gli articoli 55 e seguenti. 2 Possono scambiarsi tali dati, se necessario per l’esecuzione unitaria della presente legge.82 81 Introdotto dal n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). 82 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 58 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |