Legge federale
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Art. 26
Il controllo di cui al capitolo IV non si estende agl’impianti domestici. Però il fornitore di energia elettrica agl’impianti domestici ha l’obbligo di provare all’Ispettorato che questo controllo è esercitato da lui. I provvedimenti presi potranno esser verificati mediante apposita ispezione. |