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Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE)1
del 24 giugno 1902 (Stato 1° settembre 2023)
1 Introdotto dall’all. n. 11 della LF del 30 apr. 1997 sull’azienda delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2480; FF 1996 III 1201).
1 Conformemente alle direttive dell’UFE, i gestori degli impianti documentano i propri impianti elettrici con una tensione nominale superiore a 36 kV sotto forma di geodati, e trasmettono questi ultimi all’UFE.
2 L’UFE stila un quadro globale; questo è accessibile al pubblico.
3 Il Consiglio federale può imporre l’obbligo di documentazione di cui al capoverso 1 anche per gli impianti elettrici con una tensione nominale pari o inferiore a 36 kV. Definisce i diritti di accesso a questi dati.
83 Introdotto dal n. I 1 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393).