Legge federale
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Art. 27
1 Se nell’esercizio di un impianto a corrente forte o a corrente debole, sia esso di proprietà privata o pubblica, vien uccisa o ferita una persona, il gestore dell’impianto è responsabile del danno causato, se non può provare che l’infortunio è dovuto sia a forza maggiore, sia a colpa o a negligenza di terzi, sia infine a colpa grave dell’ucciso o del ferito. 2 La responsabilità sussiste nella stessa misura per il danno causato alle cose, non però pel caso d’interruzione dell’esercizio. |